Statuto

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Art. 1) E’ costituita in Milano, per iniziativa dei familiari e degli amici dei portatori di handicap, residenti nella zona 13 del decentramento della città di Milano, l’Associazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 24.7.93 n. 22, denominata:

LA NOSTRA COMUNITA’ ”

L’Associazione ha sede in Milano, ed ha durata illimitata.

Art. 2) L’Associazione ha per scopo di contribuire, sulla base delle iniziative, attività e prestazioni volontarie dei soci, alla promozione dell’uomo con particolare riferimento alla soluzione dei problemi dell’inserimento sociale e professionale dei portatori di handicap, residenti preferibilmente nella Zona 13 del decentramento della città di Milano, come risposta ai bisogni nel proprio territorio: allo studio, alla riabilitazione, all’integrazione sociale e lavorativa.

In particolare l’Associazione intende:

  1. promuovere lo sviluppo delle potenzialità del portatore di handicap con l’obiettivo di consentire la sua più consona espressione in rapporto alle possibilità individuali;

  2. consentire, in vista di un inserimento in strutture produttive, l’estrinsecazione delle capacità individuali in attività che servano alla conservazione ed al miglioramento delle capacità stesse;

  3. svolgere, anche in concorso con le strutture pubbliche e private, una continua azione per la migliore soluzione dei problemi familiari, sociali, esistenziali e professionali dei portatore di handicap;

  4. operare anche attraverso cooperative sociali;

  5. svolgere attività di sensibilizzazione della comunità locale ai problemi dei portatori di handicap e del loro inserimento sociale tramite iniziative culturali diverse e, in particolare, incontri, corsi di formazione e di preparazione del volontariato.

Intende perciò essere parte attiva nel promuovere l’inserimento dei giovani disabili nel mondo del lavoro tramite la loro eventuale partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini presso imprese.

Art. 3) L’Associazione non ha carattere politico né scopo di lucro.

Art. 4) Possono divenire soci dell’Associazione tutti coloro che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

L’ammissione all’Associazione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e richiede il versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa non è trasmissibile in vita e non rivalutabile.

Art. 5) La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni, presentate per iscritto;

  2. per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo;

  3. per decadenza in caso di mancato rinnovo della quota associativa accertata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) L’Associazione provvede ai propri scopi mediante:

  1. prestazione personale spontanea e gratuita di soci;

  2. quote associative;

  3. contributi e donazioni di soci, privati ed enti.

Durante la vita dell’Associazione, eventuali fondi, riserve o avanzi di gestione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto.

Art. 7) Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente.

Art. 8) L’assemblea è costituita da tutti i soci ed è l’organo deliberativo fondamentale dell’Associazione.

Sono di competenza dell’assemblea:

  • la nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea stessa;

  • le riforme statutarie;

  • la definizione delle quote annuali associative;

  • l’approvazione della relazione annuale del Presidente;

  • l’elezione del Consiglio Direttivo;

  • l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, redatto ai sensi del 3° comma art. 3 legge Reg. n. 22/1993;

  • ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenderà sottoporre all’assemblea.

Si riunisce in via ordinaria una volta all’anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisca la convocazione o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci che debbono specificare l’ordine del giorno.

Ogni socio in regola col versamento del contributo associativo dispone di un voto, con l’indicazione di un massimo di tre preferenze all’atto della nomina del Consiglio Direttivo.

L’assemblea delibera a maggioranza semplice.

E’ valida in prima convocazione se è presente di persona o per delega scritta la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti di persona o per delega scritta.

L’assemblea straordinaria, per la modifica del presente statuto, è valida se è presente di persona o per delega scritta anche in seconda convocazione la maggioranza degli associati e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti; l’assemblea straordinaria, per deliberare in ordine allo scioglimento dall’Associazione e devoluzione del patrimonio a norma delle leggi vigenti, è valida se è presente di persona o per delega scritta, anche in seconda convocazione, i tre quarti degli associati e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti fra tutti i soci maggiorenni ad eccezione degli utenti e dei loro congiunti. Elegge al suo interno il Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo necessita la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, su ogni affare concernente l’Associazione, salvo che per le materie riservate all’assemblea. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario del Consiglio un membro del Consiglio e dallo stesso nominato, salvo che il Consiglio ritenga di avvalersi di collaborazioni esterne. In particolare compete al Consiglio la determinazione dei programmi e l’adozione dei provvedimenti necessari o utili per lo sviluppo e il buon funzionamento dell’Associazione, nonché per l’attuazione degli scopi sociali.

Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica due anni, sono sempre rieleggibili, le loro funzioni sono gratuite.

Art. 10) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione ad ogni effetto; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissando l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza prende le decisioni opportune che in seguito riferisce al Consiglio o all’assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a singoli consiglieri determinati poteri e facoltà.

Art. 11) Il funzionamento dell’Associazione è retto per quanto non previsto dallo statuto dalle norme del Codice Civile e dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla L.R. 24.7.93 n. 22.

Art. 12) Sino a quando non si riterrà di chiedere il riconoscimento legale, l’Ente opererà quale Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e 38 del Codice Civile.

Art. 13) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.